Tredicesima ed esonero contributivo in busta paga: quali sono le regole Inps? Il taglio del cuneo fiscale si applica al cedolino della tredicesima? Se sì, in quale misura? In questo articolo faremo chiarezza su questo aspetto della 13^ mensilità, dato che influirà sull’importo netto che il lavoratore andrà a percepire a dicembre. La spiegazione che segue chiarisce come funziona l’esonero contributivo in relazione alla tredicesima mensilità nel 2023, come definito dall’INPS nella circolare n. 7 del 24 gennaio 2023.

Il taglio del cuneo fiscale nel 2023 e la tredicesima

Prima di tutto occorre fare una premessa. Il taglio del cuneo fiscale non è stato uguale per tutti i mesi del 2023. Da gennaio a giugno 2023, l’esonero contributivo è stato riconosciuto nella misura del 2 o 3% in base al reddito. Da luglio in poi, il Governo ha stabilito un incremento di 4 punti, portando l’esonero al 6 o 7%. L’Inps ha chiarito nella circolare n. 7 del 24 gennaio 2023 il funzionamento del calcolo dell’esonero contributivo riguardo alla tredicesima. Al punto 3.1 della circolare, titolato “Determinazione del massimale della retribuzione imponibile relativa alla tredicesima mensilità” leggiamo:

“L’articolo 1, comma 281, della legge di Bilancio 2023, prevede espressamente che l’importo mensile massimo della retribuzione imponibile debba essere maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. La riduzione della quota contributiva a carico del lavoratore, nel mese di competenza di dicembre 2023, potrà di conseguenza operare, distintamente:

  • sia sulla retribuzione corrisposta nel mese, laddove inferiore o uguale al limite di importo di 2.692 euro (riduzione del 2%) o di 1.923 euro (riduzione del 3%),
  • sia sull’importo della tredicesima mensilità corrisposta nel medesimo mese, laddove inferiore o uguale all’importo di 2.692 euro (riduzione del 2%) o di 1.923 euro (riduzione del 3%).

Laddove, invece, i ratei di mensilità aggiuntiva vengano erogati nei singoli mesi, la riduzione della quota a carico del lavoratore potrà operare, distintamente,

  • sia sulla retribuzione lorda (imponibile ai fini previdenziali, al netto dei ratei di mensilità aggiuntiva corrisposti nel mese), laddove sia inferiore o uguale al limite di 2.692 euro (riduzione del 2%) o di 1.923 euro (riduzione del 3%),
  • sia sui ratei di tredicesima, qualora l’importo di tali ratei non superi nel mese di erogazione l’importo di 224 euro (pari all’importo di 2.692 euro/12) ovvero di 160 euro (pari all’importo di 1.923 euro/12)”.

Tredicesima pagata mensilmente

Fatta questa premessa, cosa possiamo dedurre per chi prende la tredicesima mensilmente, come ad esempio i supplenti? Se la tredicesima è stata pagata ogni mese da gennaio a giugno 2023, l’esonero contributivo variava in base all’importo della tredicesima. Ci sono tre casi:

  • Se il rateo di tredicesima pagato mensilmente era inferiore a 160 euro, è stato applicato un esonero contributivo del 3%.
  • Se il rateo di tredicesima pagato mensilmente era compreso tra 160,01 e 224 euro, si applicava un esonero contributivo del 2%.
  • Se il rateo di tredicesima pagato mensilmente era superiore a 224 euro, non si applicava nessun esonero contributivo.

Nel periodo da luglio a dicembre 2023, è entrato in vigore l’ulteriore taglio del 4%, ma questo non si applica alla tredicesima. Per cui, se la retribuzione mensile imponibile ai fini contributivi è:

  • non superiore a 1.923,00 euro, l’esonero contributivo è del 7%.
  • compresa tra 1.923,01 e 2.692,00 euro, l’esonero contributivo è del 6%.
  • superiore 2.692 euro, non spetta nessun esonero contributivo.

Tredicesima pagata interamente a dicembre 2023

Se la tredicesima viene erogata in unica soluzione a dicembre 2023, come nel caso dei dipendenti a tempo indeterminato, l’esonero contributivo è calcolato seguendo le regole di dicembre 2023, ovvero:

  • Se la tredicesima è inferiore o uguale a 2.692 euro, si applica un esonero contributivo del 2%.
  • Se la tredicesima è inferiore o uguale a 1.923 euro, si applica un esonero contributivo del 3%.
  • Se la retribuzione mensile supera i 2.692 euro lordi, non si applica nessun esonero contributivo né sulla retribuzione mensile né sulla tredicesima.

Anche in questo caso, per la tredicesima mensilità non si applica l’incremento del 4% all’esonero contributivo. In altre parole, la tredicesima mensilità è esclusa dal calcolo dell’esonero contributivo maggiorato del 6% o 7% e segue le regole stabilite dalla Legge di Bilancio 2023, ovvero l’esonero contributivo del 2% o 3%.