Il Tribunale di Roma, in una sentenza emessa oggi, lunedì 29 aprile 2024, riconosce a UIL Scuola Rua il ‘diritto della Federazione ricorrente alla titolarità delle prerogative sindacali relative all’informazione e al confronto‘. Si tratta di una sentenza molto importante in quanto l’informazione dev’essere considerata come uno strumento di lavoro mentre il confronto è l’esercizio dell’attività sindacale che, in questo caso, il giudice non solamente ha riconosciuto ma ha legittimato in merito alla partecipazione costruttiva nella definizione delle misure che l’amministrazione intende adottare.
Sentenza Tribunale Roma, via libera alla presenza ai tavoli per UIL Scuola Rua
UIL Scuola Rua, in una nota informativa, riportano le dichiarazioni rilasciate dagli Avvocati Domenico Naso e Luigi Molvetti: ‘Il ricorso – spiegano i rappresentanti legali – rappresenta una prima risposta all’insieme delle nostre azioni per il ripristino di un diritto. Un risultato che ci spinge a impegnarci per il pieno riconoscimento delle prerogative connesse anche alla contrattazione integrativa che in questa prima fase non sono state riconosciute ma che siamo certi troveranno risposte positive in sede giudiziaria stante i precedenti oramai codificati anche dall’Aran’.
La sentenza del Tribunale di Roma, infatti, riporta quanto segue: ‘Non trova legittimazione in alcuna norma di legge la limitazione del riconoscimento dei diritti di informazione e confronto ai medesimi soggetti sindacali firmatari del Ccnl (…). Non può ritenersi legittimo escludere dai diritti in parola i soggetti sindacali non firmatari del Ccnl subordinando tali diritti, che costituiscono strumento prioritario di esercizio dell’attività sindacale (…). All’esito della cognizione sommaria deve, perciò, dichiararsi il diritto della Federazione ricorrente alla titolarità delle prerogative sindacali relative alla informazione ed al confronto(…)’.
Il Segretario generale della Uil Scuola Rua, Giuseppe D’Aprile, ha espresso grande soddisfazione per il grandissimo risultato ottenuto, un risultato che arriva in risposta alle iniziative giudiziali intraprese dalla Uil Scuola Rua in quanto esclusa dall’informazione di cui all’art.5 del Ccnl 2019\2021 per effetto del quale tale diritto era riservato ai titolari della contrattazione integrativa individuati, ai sensi dell’art. 30, nei soggetti firmatari del Ccnl. La stessa disposizione è stata reiterata all’art.6 in tema di confronto. Situazione normativamente inedita che ha comportato, a volte, l’instaurarsi di un sistema di relazioni sindacali inadeguato, scorretto, ora giudicato illegittimo.