La Corte di Appello di Bologna con sentenza del 25.03.2024 ha stabilito di si: un docente avvocato può proporre cause contro il Ministero dell’Istruzione. L’oggetto del giudizio ha riguardato la vicenda processuale di un docente/avvocato che era stato sanzionato dall’U.P.D. (ufficio procedimenti disciplinari) del Provveditorato di Bologna – con sospensione dal lavoro e dalla retribuzione – perché disattendo il divieto previsto per i dipendenti pubblici iscritti ad Albi Professionali aveva assunto il patrocinio in controversie nelle quali era parte il Ministero dell’Istruzione e del Merito.

L’avvocato docente può far causa al MIM

In primo grado il Tribunale di Bologna decideva la causa con la sentenza n. 443/2023 con la quale, statuiva: «(…) in accoglimento del ricorso, annulla la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione». Il Tribunale di Bologna poneva rilevante importanza alla circostanza che il docente/avvocato aveva richiesto e ottenuto regolare autorizzazione all’esercizio della professione forense da parte il Dirigente Scolastico. Avverso la predette sentenza il Ministero dell’istruzione e del Merito ricorreva in Appello e chiedeva la riforma della sentenza di primo grado.

La Corte di Appello di Bologna, Sezione Lavoro, preliminarmente ha evidenziato che in mancanza di un generalizzato divieto normativo e in assenza di specifiche limitazioni nel provvedimento autorizzatorio rilasciato dal DS, non vi era motivo di ritenere che il professore/avvocato avrebbe dovuto astenersi dall’assumere il patrocinio contro l’amministrazione datrice di lavoro. Dunque, la Corte di Appello di Bologna ha stabilito l’indubbia e incontestata compatibilità tra l’esercizio della professione forense e l‘impiego pubblico del docente/avvocato, fermo comunque il fatto che, ai sensi dell’art. 508, comma 15, d lgs. 16 aprile 1994, n. 297, la professione può essere esercitata da parte del docente solo «previa autorizzazione del direttore didattico o del preside” – autorizzazione che pacificamente il docente ha ottenuto nel corso degli anni – e a condizione che il suo esercizio non era di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e era compatibile con l’orario di insegnamento e di servizio».

La sentenza

Quindi, nel caso di specie, tuttavia, nessuna delle autorizzazioni all’esercizio della professione forense, concesse negli anni, conteneva limitazioni di sorta. In conclusione, la Corte di Appello di Bologna – condannando alle spese di lite il Ministero appellante ha stabilito che deve escludersi la perdurante vigenza nel nostro ordinamento di un generalizzato divieto per i docenti che svolgono al contempo la professione forense a patrocinare in controversie di cui la stessa amministrazione scolastica è parte.

Avv. Gianfranco Nunziata