Uno degli aspetti più delicati da affrontare ad ogni nuovo inizio anno scolastico è quella dell’uscita autonoma degli alunni da scuola, in modo particolare se si parla di minori. Se da una parte l’affidamento temporaneo di minori comporta un obbligo di sorveglianza, a volte le circostanze che si verificano all’interno dell’attività scolastica possono essere molteplici e non sempre prevedibili. Quali sono gli obblighi del personale scolastico in merito nello specifico? Cerchiamo di capirlo insieme con gli opportuni riferimenti normativi.
Riferimenti normativi
L’art. 19 bis del decreto-legge n. 148/2017, convertito in legge n. 172/2017, ha previsto la possibilità che i genitori, i tutori e i soggetti affidatari dei minori di 14 anni ne autorizzino l’uscita autonoma da scuola, sollevando il personale scolastico dalla responsabilità legata all’obbligo di vigilanza. Occorre sottolineare che sono i genitori ad autorizzare l’uscita autonoma, non la scuola. Tale autorizzazione va rilasciata tenendo conto di alcuni fattori essenziali: l’età dell’alunno, il grado di autonomia e le caratteristiche del contesto (ad es., la distanza tra casa-scuola). In questi casi, in genere è la scuola a rilasciare un apposito modulo che le famiglie devono riconsegnare compilato e firmato.
La sentenza Cass. SS.UU. n.9346/2022 afferma che al momento dell’iscrizione si instaura un vincolo negoziale e che nel caso di danno arrecato dall’alunno a sé stesso appare corretto ricondurre la responsabilità dell’istituto e dell’insegnante nell’ambito della responsabilità contrattuale.
Uscita autonoma degli alunni della scuola primaria
La legge parla indifferentemente di alunni al di sotto dei 14 anni, non distinguendo tra scuola secondaria di I grado, primaria e infanzia. In presenza di studenti più piccoli è bene ricorre al principio di ragionevolezza, valutando ogni singolo caso e fattore: sarà il Dirigente Scolastico, pertanto, a concedere l’autorizzazione per l’uscita autonoma.
Per gli studenti più piccoli all’uscita il docente ha il compito di accertarsi che gli alunni siano affidati agli esercenti la responsabilità genitoriale o ad adulti da loro delegati (in questo caso le deleghe devono essere consegnate per tempo a scuola).
In caso di assenza di adulti delegati bisognerà fare riferimento al regolamento di istituto approvato in sede collegiale che definisce le modalità per la sorveglianza dell’alunno fino al momento della consegna effettiva del minore. Infatti, il codice penale che, all’art. 591 recita che:“Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei a cinque anni”.
Per concludere, ricordiamo che è compito del Dirigente Scolastico predisporre misure organizzative idonee all’espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola così come indicato dall’art. 25 D. Lgs 165/01.