Normativa di voto nella scuola secondaria: dove si trova? Un lettore ci pone il quesito scrivendo: “Sono un docente di Scienze Motorie e Sportive scuola secondaria di primo grado. Desideravo sapere se esiste una normativa nazionale che attesti che la valutazione della disciplina comporta la risultante di due valutazioni Orale e Pratico o esclusivamente Pratico”. Risponde al quesito l’Avvocato Maria Rosaria Altieri.

Il regolamento sulla valutazione

La valutazione è disciplinata da numerose norme che ne delineano i criteri, il contenuto e le caratteristiche. In particolare l’art. 1, commi 2-5, DPR 22 giugno 2009 n. 122 (Regolamento sulla valutazione) che vale per tutte le discipline, così recita:

  • 2. La valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 4, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.
  • 3. La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l’individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, anche in coerenza con l’obiettivo dell’apprendimento permanente di cui alla «Strategia di Lisbona nel settore dell’istruzione e della formazione», adottata dal Consiglio europeo con raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000.
  • 4. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell’offerta formativa, definito dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
  • 5. Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del piano dell’offerta formativa”.

L’attribuzione del voto alla secondaria di II grado

Con particolare riguardo all’attribuzione del voto, le norme di riferimento sono:

  • la Nota n. 3320 del 9 novembre 2010 secondo cui “Per quanto riguarda la valutazione degli alunni frequentanti le prime classi dei percorsi del nuovo ordinamento, nelle more della già citata revisione e integrazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 122/2009, si fa presente che, ove sia possibile ricondurre, sotto il profilo sostanziale, gli insegnamenti ivi previsti agli insegnamenti impartiti nei corrispondenti previgenti curricoli delle istituzioni scolastiche (ordinamentali o, se del caso, sperimentali), le istituzioni scolastiche si atterranno, per la individuazione delle prove relative agli insegnamenti da valutare, negli scrutini periodici, alle indicazioni riportate nei decreti istitutivi dei percorsi ordinamentali o, se del caso, sperimentali del previgente ordinamento.

Per esempio, nella prima classe del liceo classico di nuovo ordinamento, sono insegnamenti a più prove, quindi con voto distinto per lo scritto e per l’orale, Lingua e letteratura italiana, Lingua e cultura latina, Lingua e cultura greca, Lingua e cultura straniera. In effetti, tali insegnamenti sono riconducibili ai corrispondenti insegnamenti ginnasiali di Lingua e lettere italiane, Lingua e lettere latine, Lingua e lettere greche e Lingua e letteratura straniera, i quali prevedono, quali prove di esami interni, prove scritte e orali. Sono insegnamenti a una sola prova i seguenti: Storia e Geografia, Scienze naturali e Scienze motorie e sportive (perché tali insegnamenti o le discipline in essi comprese sono a una sola prova nelle classi ginnasiali o liceali del previgente ordinamento del ginnasio-liceo classico). Gli insegnamenti a una sola prova sono valutati con un solo voto anche negli scrutini periodici.

Laddove nel vecchio ordinamento i percorsi ordinamentali siano affiancati da percorsi sperimentali, ai fini della individuazione degli insegnamenti a una o più prove si farà riferimento ai percorsi ordinamentali. In caso di mancanza di percorsi ordinamentali cui fare riferimento, le istituzioni scolastiche si atterranno alle indicazioni contenute nei decreti relativi ai progetti di più ampia diffusione nazionale assisti dal Ministero (per esempio, agli indirizzi “Brocca”). Ove gli insegnamenti previsti nei percorsi del nuovo ordinamento non appaiano immediatamente riconducili a quelli attivati nei percorsi del previgente ordinamento, le istituzioni scolastiche assumeranno le opportune decisioni in materia di individuazione degli insegnamenti a una o più prove………………….”;

  • la C.M. n. 94 del 18 ottobre 2011 che individua per ciascuna disciplino dei vari indirizzi di studio la tipologia di prove oggetto di valutazione (scritte, orali, pratiche o grafiche):