Oggi, 29 gennaio, le sigle sindacali e i rappresentanti dell’Amministrazione hanno firmato l’Ipotesi di Contratto per la mobilità 2025 del personale docente, ATA e personale educativo per il triennio 2025/28. Varie le novità previste dal nuovo CCNI, che disciplinerà i trasferimenti e i passaggi di ruolo per il prossimo anno scolastico 2025/26. Ad oggi non si conosce ancora la tempistica secondo cui tutti gli interessati potranno presentare domanda: sarà un’apposita Ordinanza ministeriale ad indicarne i tempi. Il CCNI 2025/28 prevede specifici vincoli alla mobilità 2025, che derivano da disposizioni legislative e si articolano in diverse categorie. 

Tipologie di Vincoli Triennali

Ecco un riassunto delle principali disposizioni riguardanti i vincoli alla mobilità 2025:

  • Vincolo legato alla preferenza soddisfatta: Si applica ai docenti che ottengono un trasferimento o un passaggio di ruolo/cattedra in una delle scuole indicate con codice nella domanda. In questo caso, non sarà possibile presentare una nuova istanza di mobilità per il triennio successivo. Riferimento legislativo: articolo 58/2, lettera f), del DL n. 73/2021.
  • Vincolo per i docenti neoassunti: I docenti neoassunti sono soggetti a un vincolo triennale che impedisce loro di chiedere un trasferimento o un passaggio per tre anni dall’assunzione. Riferimento legislativo: combinato disposto dell’art. 13/5 del D.lgs. n. 59/17 e dell’art. 44/1, lettera g), del DL n. 36/2022 e dell’art. 399/3 del D.lgs. n. 297/94.
  • Vincolo per i docenti assunti da GPS I fascia sostegno: anche i docenti assunti tramite GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze) di prima fascia per il sostegno sono soggetti a un vincolo triennale. Riferimento legislativo: art. 5/10 del DL n. 44/2023 e art. 14/1, lettera c)-bis, del DL n. 19/2024.

Applicazione del Vincolo di Preferenza

Uniformità: Nel CCNI 2025/28, come già avvenuto nel CCNI 2022/25, il vincolo di preferenza è applicato in modo uniforme. Ciò significa che qualsiasi docente che ottiene un movimento in una scuola specifica (con codice scuola) non potrà richiedere un nuovo trasferimento o passaggio per il triennio successivo, indipendentemente dal tipo di movimento (comunale, provinciale o interprovinciale).

Eccezioni ai Vincoli mobilità 2025

I vincoli alla mobilità 2025 non si applicano in caso di:

  • Movimenti tramite preferenza sintetica: se il movimento è ottenuto tramite una preferenza sintetica (comune, distretto, provincia), il vincolo non scatta.
  • Docenti con precedenze: I docenti che beneficiano delle precedenze di cui all’art. 13 del CCNI e che ottengono la titolarità in una scuola diversa da quella di origine, possono non essere soggetti a vincolo.
  • Trasferimenti d’ufficio o a domanda condizionata: I docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, anche se soddisfatti su una preferenza, non sono soggetti al vincolo.