“Sono entrata in ruolo sul sostegno alle superiori nell’anno scolastico 21/22 con l’articolo 59, nello stesso anno ho fatto l’anno di prova, superato con esito positivo. So che c’è il vincolo del sostegno per 5 anni. Ho l’abilitazione sulla A018, se volessi passare su materia in fase di mobilità (in futuro, maturati i 5 anni) è possibile inserire più province per fare il passaggio di cattedra? Perché nella mia provincia, che è piccola, i posti sono pochissimi e non arrivo ai 3 richiesti dalla legge per averne uno per il passaggio di cattedra”. Risponde alla domanda l‘Avvocato Salvatore Braghini.

Trasferimento su sostegno e indicazione province

Preliminarmente ricordiamo che il movimento che dovrà richiedere la nostra lettrice una volta concluso il quinquennio vincolato è quello del trasferimento e non del passaggio. Ciò in quanto si riferisce ad una diversa tipologia di posto nello stesso grado di istruzione mentre il passaggio di cattedra è un movimento nello stesso grado di istruzione su una diversa classe di concorso. Per completezza si precisa che invece il passaggio di ruolo è indirizzato ad un grado di istruzione diverso da quello di titolarità.

Tanto premesso può rispondersi alla nostra lettrice che può senz’altro esprimere nella stessa domanda preferenze relative a una o più province. In quest’ultimo caso il movimento si inscriverà nella Terza Fase della mobilità proprio perché la docente aspira ad una Provincia diversa. Se rimarranno queste le regole, la docente potrà compilare il modulo presente su Istanze online che si riferisce al trasferimento nel grado di istruzione di titolarità, e precisamente, in questa ipotesi, per la scuola secondaria di II grado.

Precisazioni

Può aggiungersi nel dettaglio che per il triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25, secondo il CCNI 2022, risulta accantonato per le immissioni in ruolo il 50% delle disponibilità individuate al termine dei movimenti effettuati in seconda fase. Ne consegue che, esaurite la fase comunale e quella provinciale, prima di effettuare la terza fase (interprovinciale) saranno accantonati il 50% dei posti. Si tratta di un accantonamento parametrato all’intera provincia. Il restante 50% viene ripartito tra mobilità territoriale e professionale (cui spetta pari quota del 25%). Le aliquote sono calcolate considerando distintamente le diverse tipologie di posto (comune/sostegno) e terranno conto di un criterio di arrotondamento per frazioni superiori a 0,5 all’unità superiore a favore della mobilità territoriale interprovinciale.

Giova evidenziare che anche il trasferimento provinciale da sostegno a posto comune viene disposto su precise aliquote, variabili nel corso del triennio 2023–2025, come riportate nell’allegato 1 del CCNI 2022 (per quanto riguarda i movimenti di cui al punto H-ter, essi vengono realizzati secondo le seguenti aliquote: 100% posti disponibili a.s. 22/23, 75% posti disponibili a.s. 23/24 e 50% posti disponibili a.s. 24/25”).

Avv. Salvatore Braghini