L’art. 23 del CCNI 2025/28 sulla mobilità disciplina il vincolo quinquennale sul sostegno a cui sono sottoposti tutti i docenti entrati in ruolo su sostegno e chi ha ottenuto passaggio di ruolo o trasferimento su posto di sostegno. Ricordiamo che, se non sono soggetti ad altri vincoli, gli interessati possono comunque partecipare alla mobilità 2025, richiedendo o trasferimento provinciale o interprovinciale su sostegno o passaggio di ruolo sempre su sostegno. Solo dopi i 5 anni, infatti, possono presentare domanda di mobilità su posto comune. Vediamo come si calcola il quinquennio.
Come calcolare i 5 anni necessari per superare il vincolo quinquennale sul sostegno
Nel CCNI 2022/25, leggiamo:
Ai fini del computo del quinquennio (che include l’eventuale anno di decorrenza giuridica derivante dall’applicazione dell’art. 1, comma 4–bis del decreto-legge n. 255, del 3 luglio 2001, convertito in legge n. 333 del 20 agosto, è calcolato l’anno scolastico in corso.
Nel CCNI 2022/25, si stabilisce che per il computo del quinquennio si considerano:
- L’anno scolastico in corso: Anche se non conta ai fini dell’anzianità di servizio, viene incluso nel calcolo del quinquennio.
- L’eventuale decorrenza giuridica della nomina: Questo può riferirsi a situazioni in cui la nomina ha effetto retroattivo.
Il CCNI 2025/28 amplia queste disposizioni includendo ulteriori fattispecie:
- L’anno scolastico a tempo determinato su sostegno: Se durante questo anno è stato svolto il periodo di prova, esso viene incluso nel computo del quinquennio.
- L’anno di supplenza ai sensi dell’art. 47 del CCNL: quest’anno, se svolto su posto di sostegno, è anch’esso considerato nel calcolo.
Chiarimenti sull’anno di supplenza valido per il conteggio dei 5 anni
Per i docenti titolari e vincolati su sostegno, possono concorrere al computo del vincolo quinquennale le supplenze svolte quelle in altro grado di istruzione su posto di sostegno, nonché sui posti ad indirizzo didattico differenziato (se si è in possesso del prescritto titolo). Non vi concorrono, invece, quelle su posto comune/classe di concorso (si fa presente che comunque i docenti possono accettarle).