Un lettore ci chiede chiarimenti sul vincolo triennale a seguito della mobilità. “Buonasera, vorrei un chiarimento riguardo il vincolo triennale per chi ha fatto domanda di mobilità, in riferimento alla mia situazione. Dopo quattro anni presso un I.C di Rosolini (SR) ho fatto richiesta di mobilità per il comune di Siracusa inserendo come prima scelta una scuola di Siracusa (analitica) e come seconda scelta ho inserito la provincia di Siracusa (sintetica). Successivamente ho ottenuto il trasferimento in una delle scuole di Siracusa (ma non quella scelta). Vorrei sapere se non ho il vincolo triennale nella nuova scuola che mi è stata assegnata.” Risponde alla domanda l’Avvocato Elena Spina.
Mobilità e vincolo triennale: normativa
Gent.mo docente. il suo caso appare disciplinato dall’art. 2, comma 1, del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25 che dispone: “Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni.”.
La particolarità della sua situazione è che il comune di Rosolini è un comune del “Libero consorzio comunale di Siracusa”, pertanto la sua condizione cambia a seconda se il distretto indicato nella preferenza sintetica (che ha determinato il suo trasferimento per il corrente anno scolastico) faccia parte del comune di titolarità e, quindi, il suo movimento si sia collocato nella I fase, in questo caso Lei rientrerebbe nel vincolo triennale e non potrebbe partecipare alla successiva mobilità.
Distretto non sub-comunale
Se al contrario tale distretto non sia sub-comunale del comune di titolarità, si può ritenere che Lei non sia sottoposto al vincolo triennale e potrà chiedere trasferimento per il prossimo anno. Infatti, seguito al movimento ottenuto con preferenza sintetica il docente sarà sottoposto al vincolo triennale soltanto se la preferenza riguarda il comune di titolarità e, come movimento si tratta, quindi, di passaggio di cattedra, passaggio di ruolo o trasferimento su altra tipologia di posto.
Salvo ovviamente le precedenze di cui all’ art.13 del CCNI 22/25 (es. assistenza al genitore con 104). Considerata, comunque, la difficile lettura delle norme sulla mobilità (anche da parte degli stessi funzionari) ritengo sia sempre utile presentare una apposita richiesta di chiarimento all’Ufficio Scolastico competente, in maniera da sostenere in futuro la propria domanda di mobilità.
avv. Elena Spina