Una supplenza ex art 47 CCNL 19/21 concorre al raggiungimento del vincolo triennale? E’ retroattivo per art 36? Un lettore ci chiede: “Ho letto che esistono possibilità più che concrete (alcune fonti sindacali interpellate me lo hanno dato per certo) che la supplenza ex art 47 CCNL 2019/21 concorrerebbe (sarebbe conteggiata) al raggiungimento del vincolo (nel mio caso triennale). Nell’ipotesi che questa interpretazione fosse confermata, una eventuale supplenza ex art 36 del precedente CCNL svolta nell’anno scolastico 2023/24 potrebbe concorrere al raggiungimento del vincolo con una estensione retroattiva della norma vigente, cambiando radicalmente quanto sussisteva in precedenza (fino al 2023/24 non concorreva al superamento del vincolo)?” Risponde alla domanda l’Avvocato Maria Rosaria Altieri.
Supplenza ex art 47 CCNL 19/21 ed ex art 36 del precedente CCNL
Va chiarito preliminarmente – scrive l’Avvocato – che né il “vecchio” art. 36 CCNL 2007, né il “nuovo” art. 47 CCNL 2019/21 si esprimono sulla questione sottoposta dalla nostra lettrice, ossia se il periodo di supplenza svolto dall’insegnante di ruolo, concorra alla maturazione del vincolo triennale. E d’altronde nel 2007 non era previsto alcun vincolo di permanenza del personale neoassunto in ruolo.
Il vecchio ART. 36
Infatti, l’art. 36 CCNL 2007, rubricato “Contratti a tempo determinato per il personale in servizio”, così disponeva
- “Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 28, il personale docente può accettare, nell’ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.
- L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali”.
Il nuovo ART. 47
L’art. 47 del vigente CCNL 2019/21, analogamente rubricato “Contratti a tempo determinato per il personale in servizio”, così recita
- “Il personale docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può accettare, nell’ambito del settore scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato su posto intero in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra tipologia o classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno scolastico o fino al 30 giugno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarità della sede.
- L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dalla legge e dal CCNL per il personale assunto a tempo determinato, ivi inclusa quella relativa alle ferie.
- L’accettazione di un incarico comporta in ogni caso la richiesta di un periodo di aspettativa non retribuita non inferiore alla durata dell’incarico per come stabilito nell’atto di conferimento dello stesso.
- Il presente articolo abroga l’art. 36 del CCNL 29/11/2007”.
Confronto fra le due norme
Confrontando le due norme emerge chiaramente come la nuova previsione contrattuale ha il pregio di aver chiarito alcuni aspetti dell’istituto, non resi espliciti in precedenza, come ad esempio aver chiarito che è possibile accettare incarichi, anche su posti di sostegno. Tuttavia, rispetto alla precedente formulazione dell’art. 36 CCNL 2007, il nuovo art. 47 ha limitato la possibilità del docente di ruolo di accettare incarichi di supplenza al 30 giorno o al 31 agosto, ai soli posti interi, escludendo quindi la possibilità (consentita dal vecchio art. 36) di accettare anche spezzoni.
Fatte queste doverose precisazioni, quanto alla domanda posta dalla nostra ascoltatrice, ossia se il periodo di supplenza svolto dal personale di ruolo ai sensi dell’art. 47 CCNL 2019/21 concorra alla maturazione del vincolo triennale, come si evince dalle disposizioni sopra riportate, entrambe le norme nulla dicono, quindi bisogna esaminare le disposizioni normative che hanno introdotto detto vincolo.
Il vincolo triennale
Il vincolo triennale attualmente esistente è previsto dal D.L. 22 aprile 2023 n. 44 (conv. con modificazioni in L. 21 giugno 2023 n. 74), che ha modificato l’art. 399, comma 3, del D.Lgs. 297/94, nonché l’art. 13, comma 5, del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59.
Quest’ultima disposizione prevede che, in caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova. Il docente può presentare, in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell’ambito della provincia di appartenenza e può accettare il conferimento di supplenza per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.
La risposta al quesito sul vincolo triennale
Poiché la norma appena citata non precisa se i periodi di supplenza concorrono o meno alla maturazione del vincolo triennale, e dunque non vi è alcuna preclusione normativa a che detto periodo venga computato ai fini del vincolo, si può ritenere di rispondere positivamente al quesito posto dalla nostra lettrice, per cui gli anni di supplenza svolti dal docente di ruolo ai sensi dell’art. 47 CCNL 2019/21 concorrono alla maturazione del triennio di permanenza. Non cambia nulla se detti periodi di supplenza sono stati svolti sotto la vigenza dell’art. 36 CCNL 20007, atteso che le due norme disciplinano il medesimo istituto contrattuale.