Una supplenza ex art 47 CCNL 19/21 concorre al raggiungimento del vincolo triennale? E’ retroattivo per art 36? Un lettore ci chiede: “Ho letto che esistono possibilitร piรน che concrete (alcune fonti sindacali interpellate me lo hanno dato per certo) che la supplenza ex art 47 CCNL 2019/21 concorrerebbe (sarebbe conteggiata) al raggiungimento del vincolo (nel mio caso triennale). Nell’ipotesi che questa interpretazione fosse confermata, una eventuale supplenza ex art 36 del precedente CCNL svolta nell’anno scolastico 2023/24 potrebbe concorrere al raggiungimento del vincolo con una estensione retroattiva della norma vigente, cambiando radicalmente quanto sussisteva in precedenza (fino al 2023/24 non concorreva al superamento del vincolo)?” Risponde alla domanda l’Avvocato Maria Rosaria Altieri.
Supplenza ex art 47 CCNL 19/21 ed ex art 36 del precedente CCNL
Va chiarito preliminarmente – scrive l’Avvocato – che nรฉ il โvecchioโ art. 36 CCNL 2007, nรฉ il โnuovoโ art. 47 CCNL 2019/21 si esprimono sulla questione sottoposta dalla nostra lettrice, ossia se il periodo di supplenza svolto dallโinsegnante di ruolo, concorra alla maturazione del vincolo triennale. E dโaltronde nel 2007 non era previsto alcun vincolo di permanenza del personale neoassunto in ruolo.
Il vecchio ART. 36
Infatti, lโart. 36 CCNL 2007, rubricato โContratti a tempo determinato per il personale in servizioโ, cosรฌ disponeva
- โAd integrazione di quanto previsto dallโart. 28, il personale docente puรฒ accettare, nellโambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado dโistruzione, o per altra classe di concorso, purchรฉ di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolaritร della sede.
- Lโaccettazione dellโincarico comporta lโapplicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacaliโ.
Il nuovo ART. 47
Lโart. 47 del vigente CCNL 2019/21, analogamente rubricato โContratti a tempo determinato per il personale in servizioโ, cosรฌ recita
- โIl personale docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato puรฒ accettare, nellโambito del settore scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato su posto intero in un diverso ordine o grado dโistruzione, o per altra tipologia o classe di concorso, purchรฉ di durata non inferiore ad un anno scolastico o fino al 30 giugno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolaritร della sede.
- Lโaccettazione dellโincarico comporta lโapplicazione della relativa disciplina prevista dalla legge e dal CCNL per il personale assunto a tempo determinato, ivi inclusa quella relativa alle ferie.
- Lโaccettazione di un incarico comporta in ogni caso la richiesta di un periodo di aspettativa non retribuita non inferiore alla durata dellโincarico per come stabilito nellโatto di conferimento dello stesso.
- Il presente articolo abroga lโart. 36 del CCNL 29/11/2007โ.
Confronto fra le due norme
Confrontando le due norme emerge chiaramente come la nuova previsione contrattuale ha il pregio di aver chiarito alcuni aspetti dellโistituto, non resi espliciti in precedenza, come ad esempio aver chiarito che รจ possibile accettare incarichi, anche su posti di sostegno. Tuttavia, rispetto alla precedente formulazione dellโart. 36 CCNL 2007, il nuovo art. 47 ha limitato la possibilitร del docente di ruolo di accettare incarichi di supplenza al 30 giorno o al 31 agosto, ai soli posti interi, escludendo quindi la possibilitร (consentita dal vecchio art. 36) di accettare anche spezzoni.
Fatte queste doverose precisazioni, quanto alla domanda posta dalla nostra ascoltatrice, ossia se il periodo di supplenza svolto dal personale di ruolo ai sensi dellโart. 47 CCNL 2019/21 concorra alla maturazione del vincolo triennale, come si evince dalle disposizioni sopra riportate, entrambe le norme nulla dicono, quindi bisogna esaminare le disposizioni normative che hanno introdotto detto vincolo.
Il vincolo triennale
Il vincolo triennale attualmente esistente รจ previsto dal D.L. 22 aprile 2023 n. 44 (conv. con modificazioni in L. 21 giugno 2023 n. 74), che ha modificato lโart. 399, comma 3, del D.Lgs. 297/94, nonchรฉ lโart. 13, comma 5, del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59.
Questโultima disposizione prevede che, in caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente รจ confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente รจ tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova. Il docente puรฒ presentare, in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell’ambito della provincia di appartenenza e puรฒ accettare il conferimento di supplenza per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.
La risposta al quesito sul vincolo triennale
Poichรฉ la norma appena citata non precisa se i periodi di supplenza concorrono o meno alla maturazione del vincolo triennale, e dunque non vi รจ alcuna preclusione normativa a che detto periodo venga computato ai fini del vincolo, si puรฒ ritenere di rispondere positivamente al quesito posto dalla nostra lettrice, per cui gli anni di supplenza svolti dal docente di ruolo ai sensi dellโart. 47 CCNL 2019/21 concorrono alla maturazione del triennio di permanenza. Non cambia nulla se detti periodi di supplenza sono stati svolti sotto la vigenza dellโart. 36 CCNL 20007, atteso che le due norme disciplinano il medesimo istituto contrattuale.