I docenti svicolati possono partecipare alla mobilità docenti 2024, presentando domanda sia per i movimenti territoriali sia per quelli professionali, se in possesso dei titoli richiesti. Tutti sperano che la propria istanza venga accolta: cosa succede in caso di trasferimento per quanto riguarda il vincolo triennale? Quando gli interessati dovranno permanere nella sede di nuova titolarità per i prossimi tre anni? Vediamo insieme cosa accade in caso di passaggio di ruolo o cattedra e di movimento territoriale.
Riferimenti normativi al vincolo triennale
L’art 2 comma 2 del CCNI disciplina l’applicazione del vincolo triennale di permanenza su sede. L’art 1 comma 2 dell’Ordinanza Ministeriale n. 30 del 23/02/2024 l’ha recepito, stabilendo che “Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del CCNI 2022, il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di sede, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase, attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale. Si precisa che per richiesta puntuale di sede, di cui al primo periodo del presente comma, si intende la richiesta puntuale di istituzione scolastica, come da articolo 9, comma 2, lett. a), della presente ordinanza”.
Applicazione dei vincoli alle tipologie di movimenti richiesti
Premettiamo che i vincoli triennali di permanenza si applicano dopo aver ottenuto qualsiasi tipologia di movimento volontario:
- Trasferimento su stessa tipologia di posto o su altra tipologia
- Passaggio di ruolo o cattedra.
Nel caso di trasferimento su stessa tipologia di posto, e quindi nel caso di movimento territoriale, il vincolo agisce se l’interessato ha espresso una preferenza analitica su una scuola specifica. Negli altri casi scatta anche avendo indicato una preferenza sintetica nel comune di titolarità. Chi partecipa alla mobilità professionale, pertanto, dovrà rispettare il vincolo triennale se questa si ottiene esprimendo sia preferenza analitica sia preferenza sintetica nel comune di titolarità, indicandone tutti gli istituti presenti.