Il vincolo triennale sui trasferimenti non va giù ai docenti, che si chiedono se e quando verrà tolto. Una di loro ci scrive e domanda: “Vorrei sapere se verrà tolto il blocco triennale sui trasferimenti interprovinciali? Mi auguro di sì. Il Dirigente potrebbe a inizio anno chiedere alle insegnanti le loro disponibilità e assegnare classi uscenti a chi proviene da fuori regione e garantire la continuità con le insegnanti del luogo”. L’avvocato Angela Maria Fasano le risponde.

Blocco triennale sui trasferimenti: quando sarà tolto?

L’avvocato risponde: Purtroppo non posso esternare con certezza una risposta definitiva a questa domanda. I sindacati, rectius, alcuni sindacati e associazioni di lavoratori stanno lavorando per abbattere questa limitazione certamente illegittima e priva di motivazione oggettiva. Nonostante tutto il vincolo permane. La ratio? Sulla scorta della normativa di settore il vincolo è presente. Invero, rimane in vigore quanto disciplinato e stabilito dalla OM mobilità 2023/2024 e dal CCNI. Cosa, attualmente, è previsto?

Vincoli triennali previsti

  • Vincolo triennale su scelta puntuale di scuola (art. 2, comma 2, del CCNI): Il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia di trasferimento che di passaggio di cattedra o ruolo, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Tale vincolo opera anche all’interno dello stesso comune di titolarità (stessa o diversa scuola di titolarità) per i movimenti da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per i passaggi di cattedra o ruolo, anche qualora sia stato espresso un codice sintetico (“comune” “distretto” “distretto subcomunale”).
  • Vincolo triennale per i neoassunti dall’a.s. 2022/23 (Decreto 36/2022 – modifica art. 13 d.lgs. 59/2017): Tali docenti possono presentare per l’a.s. 2023/24 domanda con “riserva” in attesa di una eventuale disposizione legislativa che dovrà derogare il vincolo previsto (solo per l’a.s. 2023/24). In assenza di una disposizione legislativa in tal senso, la domanda sarà bloccata. Tutti i docenti neoimmessi in ruolo dal concorso, a decorrere dall’anno scolastico 2022/2023, non possono presentare domanda di trasferimento o passaggio di cattedra o ruolo, provinciale e interprovinciale, per tre anni scolastici (incluso l’anno di prova). Per il Ministero sono compresi anche i neoassunti dalle Graduatorie ad esaurimento.
  • Vincolo triennale per tutti i docenti che hanno ottenuto nell’a.s. 2022/23 (o che otterranno per gli aa. ss. successivi) un movimento in altra provincia (Decreto Sostegni BIS 73/2021): Tutti i docenti che hanno ottenuto nell’a.s. 2022/23 e successivi un trasferimento o passaggio di cattedra o ruolo in altra provincia, sia con l’espressione del codice puntuale di scuola, sia utilizzando un codice sintetico (“comune”, “distretto” o “provincia”), non potranno presentare domanda di mobilità per il triennio successivo.