In base al messaggio N. 4640 pubblicato dall’INPS  ‘le visite fiscali di controllo domiciliare nei confronti dei lavoratori pubblici, fino a nuove disposizioni, dovranno essere effettuate nei seguenti orari: dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19 di tutti i giorni (compresi domeniche e festivi)’. Il messaggio N. 4640 pubblicato dall’INPS modifica le precedenti regole secondo cui gli orari dei dipendenti pubblici e privati erano differenziati. Ma cosa accade in caso di assenza alla visita fiscale? E chi è esentato dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità?

Visite fiscali INPS: chi è esente dal rispettare gli orari?

Il Decreto Ministeriale datato 11 gennaio 2016 ha stabilito le regole per le visite mediche di controllo dell’INPS per i lavoratori pubblici e privati. Per i dipendenti privati, l’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità non si applica nei casi di:

  • Patologie gravi necessitanti di terapie salvavita;
  • Condizioni patologiche legate a una invalidità già riconosciuta.

Per i lavoratori pubblici, le regole sono state aggiornate con il decreto n. 206 del 17 ottobre 2017, emesso dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, che include le seguenti eccezioni:

  • Gravi patologie che richiedono terapie essenziali per la vita;
  • Infortuni occorsi sul posto di lavoro;
  • Malattie riconosciute come connesse al servizio;
  • Condizioni di salute correlate a disabilità accertate.

Importante: non è esclusa la possibilità di effettuare una seconda visita medica nel medesimo periodo di malattia indicato sul certificato.

Cosa accade se si è assenti alla visita fiscale dell’Inps?

In caso di assenza alla visita fiscale, il lavoratore deve fornire giustificazioni al proprio datore di lavoro e all’INPS, qualora l’assenza sia dovuta a ragioni di salute. La decisione finale sull’accettabilità delle giustificazioni spetta al datore di lavoro. Se l’assenza non viene ritenuta giustificata, l’INPS può applicare sanzioni che possono includere la riduzione o la non erogazione dell’indennizzo per i giorni di malattia:

  • Riduzione dell’indennità fino a 10 giorni dal primo evento di assenza ingiustificata;
  • Riduzione del 50% dell’indennità per il periodo di malattia residuo in caso di seconda assenza non giustificata;
  • Non erogazione dell’indennità a partire dalla terza assenza ingiustificata.