In base al messaggio N. 4640 pubblicato dallโ€™INPS ย โ€˜le visite fiscali di controllo domiciliare nei confronti dei lavoratori pubblici, fino a nuove disposizioni, dovranno essere effettuate nei seguenti orari:ย dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19 di tutti i giorniย (compresi domeniche e festivi)โ€™. Il messaggio N. 4640 pubblicato dallโ€™INPS modifica le precedenti regole secondo cui gli orari dei dipendenti pubblici e privati erano differenziati. Ma cosa accade in caso di assenza alla visita fiscale? E chi รจ esentato dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilitร ?

Visite fiscali INPS: chi รจ esente dal rispettare gli orari?

Il Decreto Ministeriale datato 11 gennaio 2016 ha stabilito le regole per le visite mediche di controllo dell’INPS per i lavoratori pubblici e privati. Per i dipendenti privati, l’obbligo di rispettare le fasce di reperibilitร  non si applica nei casi di:

  • Patologie gravi necessitanti di terapie salvavita;
  • Condizioni patologiche legate a una invaliditร  giร  riconosciuta.

Per i lavoratori pubblici, le regole sono state aggiornate con il decreto n. 206 del 17 ottobre 2017, emesso dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, che include le seguenti eccezioni:

  • Gravi patologie che richiedono terapie essenziali per la vita;
  • Infortuni occorsi sul posto di lavoro;
  • Malattie riconosciute come connesse al servizio;
  • Condizioni di salute correlate a disabilitร  accertate.

Importante: non รจ esclusa la possibilitร  di effettuare una seconda visita medica nel medesimo periodo di malattia indicato sul certificato.

Cosa accade se si รจ assenti alla visita fiscale dell’Inps?

In caso di assenza alla visita fiscale, il lavoratore deve fornire giustificazioni al proprio datore di lavoro e all’INPS, qualora l’assenza sia dovuta a ragioni di salute. La decisione finale sull’accettabilitร  delle giustificazioni spetta al datore di lavoro. Se l’assenza non viene ritenuta giustificata, l’INPS puรฒ applicare sanzioni che possono includere la riduzione o la non erogazione dell’indennizzo per i giorni di malattia:

  • Riduzione dell’indennitร  fino a 10 giorni dal primo evento di assenza ingiustificata;
  • Riduzione del 50% dell’indennitร  per il periodo di malattia residuo in caso di seconda assenza non giustificata;
  • Non erogazione dell’indennitร  a partire dalla terza assenza ingiustificata.