Le visite fiscali fanno parte di un sistema di verifica dell’idoneità lavorativa dei dipendenti pubblici, inclusi insegnanti e personale ATA. Con l’aggiornamento normativo introdotto dal messaggio INPS n. 4640 del 22 dicembre 2023, queste regole sono state ulteriormente armonizzate, modificando fasce orarie e procedure.

Cosa sono le visite fiscali?

Le visite fiscali sono controlli effettuati da medici incaricati dall’INPS o dal datore di lavoro per verificare lo stato di salute del dipendente in malattia. Non si tratta solo di un controllo di presenza, ma di un accertamento medico per confermare o meno l’idoneità al lavoro. Queste verifiche si applicano anche agli insegnanti e al Personale ATA, con obblighi specifici di reperibilità e documentazione. Il medico fiscale può:

  • Ridurre il periodo di malattia rispetto a quanto indicato dal certificato medico iniziale.
  • Disporre il rientro del lavoratore in servizio, qualora non sussistano le condizioni per l’assenza

Regole per le visite fiscali di insegnanti e ATA

Comunicazione dell’assenza

Gli insegnanti e il personale ATA devono comunicare immediatamente l’assenza alla scuola, fornendo:

  • L’indirizzo di reperibilità per la visita fiscale.
  • La durata stimata dell’assenza.

La trasmissione del certificato medico all’INPS è responsabilità del medico curante tramite modalità telematica.

Obbligo di reperibilità

I docenti e gli ATA devono rispettare rigorosamente le fasce orarie di reperibilità:

  • Mattina: dalle 10:00 alle 12:00.
  • Pomeriggio: dalle 17:00 alle 19:00.

L’obbligo si estende a tutti i giorni, inclusi festivi e non lavorativi, purché compresi nel periodo di malattia. Unica eccezione: il dipendente può assentarsi per visite mediche o terapie documentate e comunicate tempestivamente. Vedi le regole aggiornate al 2025.

Esoneri dalla reperibilità

L’esonero dall’obbligo di reperibilità è previsto nei seguenti casi:

  • Gravi patologie: che richiedano terapie salvavita.
  • Malattie professionali o infortuni sul lavoro.
  • Stati patologici: legati alla gravidanza.

Per ottenere l’esonero, è necessario presentare idonea documentazione medica rilasciata da strutture del Servizio Sanitario Nazionale.

Sanzioni per assenze ingiustificate

Un’assenza ingiustificata durante le fasce di reperibilità comporta:

  • Decurtazione del 100% dello stipendio per i primi 10 giorni di malattia.
  • Riduzione al 50% della retribuzione per i giorni successivi.

In caso di assenza non motivata, il lavoratore ha 15 giorni di tempo per presentare documentazione giustificativa. Le sanzioni si applicano anche nei seguenti casi:

  • Mancato rispetto delle indicazioni del medico fiscale. Se questi riduce il periodo della malattia, il lavoratore è obbligato a riassumere servizio nella data fissata dal medico, oppure l’Amministrazione deve diffidarlo informandolo del fatto che il mancato rientro in servizio integra i presupposto dell’assenza ingiustificata. Se il dipendente non vuole riassumere servizio può presentare un nuovo certificato, con una malattia differente da quella valutata nel corso della visita fiscale.
  • Impossibilità di eseguire la visita per negligenza o incuria.